AL VIA IL NUOVO INCENTIVO LAVORO (IO LAVORO)

Webmaster • 11 novembre 2020

Possono beneficiare dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..), che assumono lavoratori disoccupati

SONO DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO:

·        i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego, nonché

·        i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

 

Se all’atto dell’assunzione il lavoratore ha già compiuto 25 anni di età, per accedere all’incentivo è necessario che, oltre ad essere disoccupato, risulti privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per godere dell’agevolazione è inoltre necessario che il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume (o con una società ad esso collegata).

 

AMBITO TERRITORIALE

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una:

·        Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),

·        Regione “più sviluppata” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio),

·        Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),

 

indipendentemente dalla residenza del lavoratore da assumere.

 

MISURA DELL’INCENTIVO

L’agevolazione in esame:

·        consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore assunto;

·        è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore.

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero contributivo si applica

·        alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante,

·        effettuate nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020.

 

L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno che part-time.

Come sopra anticipato, è possibile usufruire dell’esonero contributivo anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

 

Rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione dell’esonero contributivo il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

 

Non è possibile, invece, godere dell’esonero contributivo:

·        per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; di apprendistato di alta formazione e ricerca; di lavoro intermittente e di lavoro domestico;

·        in caso di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.


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