IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL C.D. “DECRETO RISTORI”
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, nell’ambito del quale una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
Il contributo spetta alle imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020:
· hanno partita IVA attiva (l’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
· dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal proprio Cassetto fiscale.
REQUISITI RICHIESTI
Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.
FATTURATO / CORRISPETTIVI APRILE 2020 --> inferiore ai 2/3 --> FATTURATO / CORRISPETTIVI APRILE 2019
Per espressa previsione normativa:
· al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
· il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l’attività (“attivato la partita IVA”) dall’1.1.2019.
Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l’esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).
MODALITà DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo in esame è riconosciuto “in automatico” ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
La presentazione della domanda riguarderà:
· innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”;
· i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.
Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.
CONTRIBUTO SPETTANTE
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo. La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza.
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25
Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:
· € 1.000 per le persone fisiche;
· € 2.000 per gli altri soggetti.
SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia. In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000 20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 15%
superiori a € 1.000.000 10%
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Merita evidenziare che anche il nuovo beneficio non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Va sottolineato infine che, per espressa previsione normativa, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.


