LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO RISTORI QUATER"

Administrator • 9 dicembre 2020

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 30.11.2020, n. 297 sono entrate in vigore, a decorrere dal 30.11.2020, le novità del DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Le principali novità sono di seguito sintetizzate.

SOSPENSIONE SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020

Proroga a favore di tutte le imprese / lavoratori autonomi

È disposta la proroga dal 30.11 al 10.12.2020 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a favore delle imprese / lavoratori autonomi operanti su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma).

Tale differimento interessa, quindi, tutti i soggetti ISA / no ISA, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori condizioni.


Proroga a favore dei soggetti no ISA

È riconosciuta la proroga dal 30.11.2020 al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a favore dei soggetti no ISA aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La medesima proroga spetta, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi, a favore dei soggetti no ISA:

·    esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e dalla Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”);

·    esercenti servizi di ristorazione nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio”).


Proroga a favore dei soggetti ISA

Come sopra accennato, a favore dei soggetti ISA il c.d. “Decreto Agosto” ha disposto la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a condizione che si sia verificata una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

Il c.d. “Decreto Ristori-bis” ha riconosciuto il differimento al 30.4.2021, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi, a favore dei soggetti ISA:

·    esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e dalla Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”);

·    esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio”).


La proroga:

·    non riguarda i soggetti “privati”;

·    opera anche per i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese ossia a collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale, soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di società di capitali trasparenti;

·    non interessa l’acconto 2020 dei contributi previdenziali, dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30.11.2020.


SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI

Versamenti sospesi

La sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a:

·    ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;

·    IVA. La sospensione riguarda:

       l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;

       l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;

·    contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.

 

 I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

·    in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

·    in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.


  Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:

imprese / lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.

·    esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;

·    esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” - “4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio” / zone “rosse”), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;

·    operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi.


PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2020

È prevista la proroga dal 30.11.2020 al 10.12.2020 del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP.

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO

È prevista la proroga dal 10.12.2020 all’1.3.2021 del versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 relativamente alla c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio.


PROROGA VERSAMENTO PREU

È previsto che il versamento del saldo PREU relativo:

·    agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWPI);

·    agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (; video lottery – VLT)

e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 (settembre-ottobre) va effettuato il 18.12.2020 in misura pari al 20% del dovuto in base alla raccolta di gioco dello stesso bimestre.

Il restante 80% può essere versato in rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno. In particolare:

·    la prima rata va versata entro il 22.1.2021;

·    le successive rate entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo (ultima rata entro il 30.6.2021).


REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

É previsto che a seguito della presentazione all’Agente della riscossione della domanda di rateazione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione:

·    sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

·    non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

·    non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre:

·    non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;

·    il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l’incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

 Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020.

  Relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021:

·    è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per poter ottenere la dilazione;

·    con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti della decadenza automatica dalla rateazione, della riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto nonché della possibilità di nuova rateazione del carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.

È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l’apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

Infine è riconosciuta la possibilità di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 – (“rottamazione” e “rottamazione-bis”).


“CANCELLAZIONE” IMU 2020

Al fine di individuare i casi in cui non è dovuto il versamento della prima / seconda rata IMU 2020 ancorati alla circostanza che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività nello stesso esercitata, è ora disposto che la “cancellazione” del versamento trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU sia anche gestore delle attività economiche interessate dall’agevolazione.

Conseguentemente, l’esenzione è riconosciuta non soltanto nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività ivi esercitata, come originariamente previsto, ma anche nel caso in cui il gestore dell’attività risulti essere il soggetto passivo IMU.

In particolare si rammenta che per gli immobili in leasing il soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4 gennaio 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito web (www.garanteprivacy.it/FAQ) alcuni chiarimenti, di seguito analizzati, in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, aggiornando così l’ultimo suo provvedimento in materia che risaliva al 2010
Autore: Administrator 10 dicembre 2020
L’articolo 3 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un incentivo economico per i datori di lavoro che non fruiscono dei periodi di ammortizzatori sociali stabiliti dal medesimo decreto.
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Possono beneficiare dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..), che assumono lavoratori disoccupati
Autore: Webmaster 3 novembre 2020
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, nell’ambito del quale una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
Autore: websitebuilder 9 ottobre 2020
Il congedo indennizzato COVID-19 spetta ai genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica · del figlio convivente e minore di 14 anni, · disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, · per periodi compresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
5 ottobre 2020
Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede, tra l’altro, due specifici bonus riservati: · alle agenzie di viaggio / tour operator; · agli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione; per i quali è necessario presentare un’apposita domanda in via telematica nel mese di ottobre. Nel mese di ottobre scade altresì il termine per la presentazione del c.d. “Bonus Librerie” introdotto dalla Finanziaria 2018.