VIDEOSORVEGLIANZA: LE INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY

4 gennaio 2021

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito web (www.garanteprivacy.it/FAQ) alcuni chiarimenti, di seguito analizzati, in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, aggiornando così l’ultimo suo provvedimento in materia che risaliva al 2010

AUTORIZZAZIONE


Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi.


INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita.

Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese).

L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.

Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.

L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.


CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite.

Spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si pensi, ad esempio, all’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana. In tal caso, la conservazione è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione).

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni.

Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente.

La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.


SEDI DI LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4, Legge n. 300/1970).

Autore: Administrator 10 dicembre 2020
L’articolo 3 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un incentivo economico per i datori di lavoro che non fruiscono dei periodi di ammortizzatori sociali stabiliti dal medesimo decreto.
Autore: Administrator 9 dicembre 2020
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 30.11.2020, n. 297 sono entrate in vigore, a decorrere dal 30.11.2020, le novità del DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Le principali novità sono di seguito sintetizzate. 
Autore: Webmaster 11 novembre 2020
Possono beneficiare dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) tutti i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..), che assumono lavoratori disoccupati
Autore: Webmaster 3 novembre 2020
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, nell’ambito del quale una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
Autore: websitebuilder 9 ottobre 2020
Il congedo indennizzato COVID-19 spetta ai genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica · del figlio convivente e minore di 14 anni, · disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, · per periodi compresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
5 ottobre 2020
Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede, tra l’altro, due specifici bonus riservati: · alle agenzie di viaggio / tour operator; · agli esercenti (persone fisiche) punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione; per i quali è necessario presentare un’apposita domanda in via telematica nel mese di ottobre. Nel mese di ottobre scade altresì il termine per la presentazione del c.d. “Bonus Librerie” introdotto dalla Finanziaria 2018.